In tema di eredità, la maggior parte delle controversie nascono da testamenti che ledono la “quota di legittima”, ovvero una quota di eredità che per legge viene prestabilita e che spetta ad alcune categorie di eredi, denominati “legittimari” (figli, coniuge e genitori), o che nascono da atti di disposizione del de cuius quando era ancora in vita, come le donazioni di tutti o parte dei beni, in favore di alcuni legittimari o di terzi con ciò ledendo i diritti degli altri legittimari esclusi.
Lo Studio Legale affronta le delicate tematiche di diritto successorio con passione, professionalità e competenza. Nel corso degli anni lo Studio Legale ha maturato esperienza, garantendo assistenza e consulenza in materia di successioni, legittime (senza testamento) e testamentarie (con testamento). Gli avvocati si occupano anche di controversie che riguardano l’impugnazione di atti fraudolenti di rinuncia all’eredità e di testamenti, per incapacità legale o naturale dovuta a malattie mentali, transitorie o permanenti, del de cuius, errore, violenza e dolo o altre cause previste dalla legge.
In presenza di conflitti tra gli eredi lo Studio Legale si adopererà per trovare la soluzione migliore alle problematiche familiari tipiche del diritto successorio, attraverso una preventiva mediazione stragiudiziale e, se necessario, il ricorso all’Autorità giudiziaria per il riconoscimento dei diritti ereditari. La materia successoria rientra infatti tra le materie incluse nella mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs n. 28 del 2010. Si garantisce assistenza nella delicata redazione di testamenti, accettazione dell’eredità (espressa, tacita o con beneficio d’inventario), rinuncia all’eredità, sino alla fase, consensuale o giudiziale, di divisione o scioglimento delle comunioni ereditarie.
Con il contratto di donazione un soggetto per proprio spirito di liberalità decide di arricchire un altro soggetto (denominato donatario) disponendo in suo favore un proprio diritto.
Caratteristiche principali della donazione sono:
- Lo spirito di liberalità: il donante non deve essere costretto da alcuno;
- L’arricchimento del donatario: che deve consistere nell’incremento del patrimonio destinatario della donazione;
- L’accettazione del donatario: affinché il contratto possa dirsi perfezionato è necessaria l’accettazione del destinatario.
La donazione tuttavia può essere revocata in caso di ingratitudine del donatario nei confronti del donante o di rifiuto del donatario a somministrare gli alimenti (ex art. 800 c.c.) nel caso in cui chi abbia effettuato la donazione si trovi in condizioni economiche disagevoli.
Il termine per la proposizione della domanda di revoca nelle sopra esposte ipotesi è di un anno determinato, in caso di ingratitudine del donatario, dal momento di seguito descritto dalla Suprema Corte di Cassazione:
“In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l’offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità” (Cass. Civ. del 18/10/2016, n. 21010).
Altro importante limite, per il contratto di donazione, è che lo stesso può essere impugnato dagli eredi legittimari qualora ritengano che la loro quota di eredità (c.d. legittima) sia stata lesa dalla donazione effettuata dal de cuius quando era in vita. In questo caso l’erede avrà invece un temine di 10 anni per fare valere le proprie ragioni nel tribunale competente, attraverso l’azione di riduzione della legittima. Il termine decennale in questo caso decorre dalla decesso del donante.
Secondo l’art. 587, primo comma, del codice civile: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
La legge prevede tre tipologie di disposizioni di ultime volontà:
- Il testamento pubblico che è quello trascritto dal notaio e sottoscritto dal testatore;
- Il testamento segreto che invece è scritto dal testatore a mano e consegnato ad un notaio alla presenza di due testimoni;
- Il testamento olografo, che è invece quello più diffuso, perché scritto (requisito dell’autografia), datato e sottoscritto dal testatore.
Il testamento olografo è oggi la forma più diffusa di testamento, principalmente perché può essere redatto e scritto su qualsiasi pezzo di carta (o altro materiale) e ogni foglio deve però riportare la data e la firma del testatore. Inoltre può essere sempre revocato dal testatore con un nuovo testamento – sempre olografo – a patto che sia successivo e che indichi la specifica intenzione di revocare ogni precedente disposizione testamentaria.