Diritto di famiglia

Diritto di Famiglia – Separazioni e Divorzi

La separazione dei coniugi può essere richiesta sia da entrambi i membri della coppia congiuntamente, sia anche quando solo una parte decida unilateralmente di separarsi; dalla separazione possono nascere problematiche relative sia alla casa familiare sia all’affidamento dei figli e alle modalità con le quali i genitori interagiranno con essi.

Per quanto concerne la separazione essa è disciplinata dal codice civile il quale sancisce all’art. 150 (separazione personale) che “È ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi”.

Separazione consensuale

La separazione di tipo consensuale è predisposta dai coniugi attraverso la redazione di un accordo che preveda in modo dettagliato tutte le conseguenze patrimoniali e personali che ne deriveranno.

La separazione di regola precede il divorzio anche se capita spesso che alcune coppie, seppur separate, decidano di non sciogliere successivamente il vincolo matrimoniale.

L’art. 158 c.c. comma 2, a tale riguardo, specifica tuttavia che: “Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi, il Giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”.

Separazione Giudiziale

La separazione di tipo giudiziale è quella pronunciata con sentenza dal Tribunale al quale si è rivolto uno o anche entrambi i coniugi in tutte le ipotesi in cui si verifichino situazioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. L’art. 151 c.c. sancisce infatti che “La separazione può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

Il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Modifiche delle condizioni di separazione

Gli avvocati divorzisti dello Studio Legale offrono assistenza qualificata e professionale in materia di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi), e più in generale nel campo del diritto di famiglia. Particolare attenzione è dedicata alle questioni relative alla filiazione e all’affido dei figli minori.

La legge sul cosiddetto “divorzio breve” è stata finalmente approvata dal Parlamento in data 22 aprile 2015; i termini tra la separazione e il divorzio sono ora ridotti a 6 mesi, nei casi di separazione consensuale, e a 1 anno, nel caso di separazione giudiziale. Per maggiori informazioni visita la scheda sul divorzio breve; per qualsiasi chiarimento, informazione o preventivo non esitare a contattarci.

Lo Studio Legale SJG Avvocati a Bologna, si occupa altresì della tutela dei minori in genere, compresi anche i figli naturali, ossia i figli nati da genitori non coniugati.

Lo Studio offre consulenza e assistenza specifiche nelle seguenti materie:

  • Separazioni personali divorzi
  • Affidamento e riconoscimento dei figli
  • Mantenimento dei figli non corrisposto
  • Ordine di protezione
  • Casa coniugale
  • Modifica degli accordi economici (condizioni della separazione)
  • Gestione figli minori
  • Adozioni, disconoscimento di paternità e potestà genitoriale
  • Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO:

Il Giudice nel definire con sentenza le procedure di separazione/divorzio giudiziale o consensuale dei coniugi, tiene conto altresì delle condizioni di natura economica degli stessi al fine di stabilire l’entità del contributo economico che uno dei due coniugi sarà eventualmente obbligato a corrispondere all’altro a titolo di mantenimento di sé e/o della prole non autosufficiente.

Quanto stabilito dal Giudice è tuttavia sempre modificabile successivamente – anche a seguito di passaggio in giudicato della sentenza di separazione/divorzio – se sopravvengono giustificati motivi idonei a una revisione delle disposizioni economiche.

Ad esempio, per giustificati motivi, si intendono circostanze imprevedibili al momento della sentenza che possono riguardare ipotesi quali la perdita del lavoro di uno dei coniugi, la nascita di un altro figlio o un mutamento in peius della complessiva condizione economica del coniuge obbligato.

La tempistica per una rideterminazione giudiziale che tenga conto delle nuove circostanze varia a seconda del grado di conflittualità delle parti. In media il Tribunale di Bologna si pronuncia, in caso di modifica consensuale all’assegno di mantenimento, in circa 4-5 mesi; nell’ipotesi di alta conflittualità e con una procedura giudiziale, i tempi possono aumentare considerevolmente, in circa 13-17 mesi.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE E DEI FIGLI:

L’ordinamento italiano prevede che il provvedimento di separazione dei coniugi abbia un contenuto obbligatorio ed uno eventuale.

Il contenuto obbligatorio riguarda l’autorizzazione reciproca a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, l’elargizione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente e dei figli.

1. Assegno di mantenimento del coniuge:

L’art. 5 comma 6 delle Legge n. 898 del 1970 c.d. “Legge sul divorzio” prevede che il Giudice, con la sentenza, decida se uno dei due coniugi debba somministra all’altro un assegno periodico quando il coniuge “più debole” non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

La materia è stata oggetto di un acceso dibattito a seguito della recente sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/2018) la quale ha ristabilito i lineamenti della concessione dell’assegno.

Generalmente l’assegno di mantenimento spetta al coniuge economicamente più debole a patto che:

  • Vi sia una netta disparità economica tra i due coniugi;
  • Il coniuge debole non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita simile a quello precedente;
  • La separazione non gli sia addebitata.

2. Assegno di mantenimento del figlio:

Gli articolo 147 e 148 c.c. impongono ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire, educare i propri figli secondo le proprie inclinazioni naturali e aspirazioni. I predetti obblighi non vengono meno a seguito della separazione personale dei coniugi o del divorzio; in tali casi i genitori hanno il dovere nonchè l’obbligo di mantenere i propri figli sia minorenni sia maggiorenni in misura proporzionale al proprio reddito.

criteri di determinazione dell’assegno dovranno tenere conto delle circostanze stabilite dalla legge ed ovvero:

  • Le attuali esigenze del figlio (minorenne o maggiorenne ma non autosufficiente);
  • Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • Le risorse economiche di entrambi i genitori;
  • La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Spese straordinarie per i figli:

Le spese relative ai figli sono di tipo ordinario (quelle destinate ai bisogni quotidiani dei figli minori-maggiorenni) oppure straordinarie se riferibili a spese mediche non mutuabili, spese scolastiche etc.

Le spese straordinarie di regola vengono sostenute al 50% dai coniugi e vanno ad aggiungersi al mantenimento periodico sopra indicato; non mancano tuttavia situazioni in cui il Tribunale (o le parti) le ripartisca in proporzione differente, nell’ipotesi in cui sussista una particolare sproporzione dei redditi dei genitori.

Il mantenimento dei figli maggiorenni:

L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età di questi e perdura fino a quando non abbiano raggiunto l’indipendenza economica o sia stato posto nelle condizioni concrete di conseguirla. Nel caso in cui il figlio che abbia raggiunto l’indipendenza economica (con conseguente perdita del diritto al mantenimento) perda il proprio lavoro, rimanendo disoccupato, lo stesso non riacquisterà nessun diritto di mantenimento in capo al genitore precedentemente obbligato.

Inoltre il figlio maggiorenne non potrà pretendere alcuna somma a titolo di mantenimento nel caso in cui si sottragga volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa.

In sintesi, per la determinazione dell’assegno di mantenimento, i coniugi supportati dai propri avvocati, potranno:

  • Trovare un accordo autonomamente senza rivolgersi al Giudice;
  • Ricorrere al Tribunale il cui Giudice, analizzato il caso di specie, i redditi dimostrati e le necessità della prole, calcolerà l’assegno spettante.

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