Diritto civile

Lo Studio Legale SJG Avvocati a Bologna offre ampia tutela nel campo del diritto civile e nelle seguenti sue specificazioni:

  1. Recupero del credito
  2. Danno da vacanza rovinata
  3. Sinistri stradali
  4. Tutela del consumatore
  5. Risarcimento danni
  6. Responsabilità del medico e della struttura sanitaria

Succede sempre più spesso che le aspettative del turista non vengano rispettate, o perchè all’arrivo sul luogo di vacanza gli alloggi e gli ambienti non sono come prospettati dal tour operator o perchè il gestore è palesemente inadempiente rispetto alle pattuizioni contrattuali firmate in agenzia; oppure ancora perchè la gestione della vacanza si rivela disastrosa per colpa del tour operator o dei vettori utilizzati (per ritardi, soppressioni dei voli, mancate coincidenze, perdita dei bagagli ecc.).

In numerosi di questi casi il turista ha diritto di vedersi rimborsati i costi sostenuti per la vacanza e/o il trasporto, o anche ad ottenere un risarcimento per danni da vacanza rovinata.

A mente del Codice dei consumatori infatti l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità in caso di mancato o anche inesatto adempimento delle obbligazioni assunte; essi sono altresì responsabili del danno sofferto dal turista a causa dei prestatori di servizi di cui si avvalgono, come i vettori o terzi tour operator.

In termini generali si può affermare che qualsiasi ipotesi di sinistro faccia nascere in capo al responsabile (e all’obbligato) un obbligo risarcitorio nei confronti della vittima del sinistro stesso.

Ai sensi dell’art. 2054 c.c. infatti “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (1523), è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”

In caso di incidente tra veicoli a motore, ciascun conducente dovrà tempestivamente denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa al fine dell’apertura del sinistro e poter successivamente richiedere il risarcimento dei danni. Le condizioni di applicabilità del procedimento di indennizzo diretto, previsto dall’art. 149 cod. assicurazioni, sono le seguenti:

  • il sinistro deve riguardare un urto tra due veicoli;
  • entrambi i veicoli devono essere immatricolati e assicurati in Italia;
  • le lesioni subite dal conducente siano di lieve entità ovvero quelle che rientrano entro il 9% di danno biologico permanente.

Tutti i casi che non rispettano le suindicate condizioni di applicabilità, non potranno essere ammessi al procedimento di indennizzo diretto, ma dovranno necessariamente, ai sensi dell’art. 148 cod. assicurazioni, rivolgere la domanda di risarcimento nei confronti della Compagnia assicuratrice di chi ha causato il sinistro. Con il sostegno dello Studio Legale, a seconda del sinistro che è verificato, la compagnia di Assicurazione potrà risarcire le seguenti tipologie di danni:

a) Danni materiali;

b) Danni alla persona (danno patrimoniale, danno biologico, invalidità totale o parziale);

A loro volta queste due specie di danni si suddividono in altre voci risarcibili:

a) Danni morali;

b) Danni da mancato guadagno per impossibilità di svolgere l’attività lavorativa;

c) Danni per il mancato utilizzo del veicolo;

d) Il rimborso di tutte le spese derivanti dal sinistro (spese mediche, spese di trasporto del veicolo, nonché le spese legali in ipotesi di chiusura del contenzioso con la Compagnia di Assicurazione, senza ricorrere al Tribunale).

Quanto alla valutazione dei danni sopra descritti, lo Studio Legale SJG Avvocati a Bologna si avvale dell’assistenza di medici legali qualificati, della consulenza di ingegneri e tecnici per CTP (consulenze tecniche di parte), ove le dinamiche sottese al sinistro siano difficilmente accertabili – o contestate dalla controparte – e quanto ancora dovesse risultare necessario alla completa istruttoria del sinistro sempre volta alla piena soddisfazione del cliente.

La professione medica è nel nostro ordinamento inquadrata tra le professioni di natura intellettuale e la relativa prestazione (d’opera intellettuale) è regolata dagli artt. 2230 e ss. c.c., articoli che pongono in capo al professionista una diligenza “qualificata” nello svolgimento della propria prestazione.

La natura della responsabilità che discerne dalla suddetta diligenza “qualificata” potrà pertanto essere di natura contrattuale o extracontrattuale, sia diretta che vicaria. Questo tipo di responsabilità deriva dai danni subiti dal paziente/contraente a causa di omissioni o errori (diagnostici, farmacologici, correlati all’anestesia, durante gravidanza o parto etc.) da parte del sanitario.

La materia è stata nel corso degli anni oggetto di approfondimenti e riforme, da ultimo la Legge 08.03.2017 n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” in vigore dall’1 aprile 2017.

La predetta legge, meglio nota anche come “Gelli – Bianco” ha inteso introdurre delle norme che attengono sia alla responsabilità penale che civile del sanitario. Un paziente/contraente che ritenga di aver subito un danno a seguito di una prestazione sanitaria, avrà oggi l’obbligo di provare sia l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) sia allegare l’insorgenza o l’aggravamento della propria patologia a causa dell’inadempimento qualificato del sanitario/prestatore.

Tale inadempimento dovrà essere astrattamente idoneo a provocare, quale causa o concausa, il danno lamentato; il medico, chiamato a rispondere a tale responsabilità, dovrà a sua volta dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur essendosi verificato, non ha causato alcun danno.

Se pensi di aver subito un danno a seguito di colpa medica, negli ultimi 10 anni, lo Studio Legale ti potrà assistere in ogni fase stragiudiziale e/o giudiziale. A seguito di un primo colloquio gratuito, esamineremo attentamente la tua documentazione sanitaria, al fine di verificare la sussistenza di presupposti per procedere alla richiesta di risarcimento danni.

Lo Studio Legale SJG Avvocati a Bologna si avvale della collaborazione di rinomati professionisti medici che ti assisteranno durante tutta la procedura.

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