In termini generali si può affermare che qualsiasi ipotesi di sinistro faccia nascere in capo al responsabile (e all’obbligato) un obbligo risarcitorio nei confronti della vittima del sinistro stesso.
Ai sensi dell’art. 2054 c.c. infatti “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (1523), è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”
In caso di incidente tra veicoli a motore, ciascun conducente dovrà tempestivamente denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa al fine dell’apertura del sinistro e poter successivamente richiedere il risarcimento dei danni. Le condizioni di applicabilità del procedimento di indennizzo diretto, previsto dall’art. 149 cod. assicurazioni, sono le seguenti:
- il sinistro deve riguardare un urto tra due veicoli;
- entrambi i veicoli devono essere immatricolati e assicurati in Italia;
- le lesioni subite dal conducente siano di lieve entità ovvero quelle che rientrano entro il 9% di danno biologico permanente.
Tutti i casi che non rispettano le suindicate condizioni di applicabilità, non potranno essere ammessi al procedimento di indennizzo diretto, ma dovranno necessariamente, ai sensi dell’art. 148 cod. assicurazioni, rivolgere la domanda di risarcimento nei confronti della Compagnia assicuratrice di chi ha causato il sinistro. Con il sostegno dello Studio Legale, a seconda del sinistro che è verificato, la compagnia di Assicurazione potrà risarcire le seguenti tipologie di danni:
a) Danni materiali;
b) Danni alla persona (danno patrimoniale, danno biologico, invalidità totale o parziale);
A loro volta queste due specie di danni si suddividono in altre voci risarcibili:
a) Danni morali;
b) Danni da mancato guadagno per impossibilità di svolgere l’attività lavorativa;
c) Danni per il mancato utilizzo del veicolo;
d) Il rimborso di tutte le spese derivanti dal sinistro (spese mediche, spese di trasporto del veicolo, nonché le spese legali in ipotesi di chiusura del contenzioso con la Compagnia di Assicurazione, senza ricorrere al Tribunale).
Quanto alla valutazione dei danni sopra descritti, lo Studio Legale SJG Avvocati a Bologna si avvale dell’assistenza di medici legali qualificati, della consulenza di ingegneri e tecnici per CTP (consulenze tecniche di parte), ove le dinamiche sottese al sinistro siano difficilmente accertabili – o contestate dalla controparte – e quanto ancora dovesse risultare necessario alla completa istruttoria del sinistro sempre volta alla piena soddisfazione del cliente.