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Il danno da vacanza rovinata: la guida al risarcimento

Quale prova deve dare il viaggiatore/creditore per vedersi risarcito il danno morale da c.d. “vacanza rovinata”?

 

La risposta la fornisce il Tribunale di Roma (sent. 14 febbraio 2019 Sez. XVII) che, confermando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, stabilisce che “In tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, quale pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, la relativa prova è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico”.

Molto spesso infatti accade che la vacanza, seppur organizzata nei migliori dei modi, venga rovinata da una serie di disservizi e che le aspettative del turista non vengano rispettate per una serie di motivazioni a quest’ultimo non attribuibili.

In questi casi, se ne sussistendo i presupposti, il turista ha il diritto di farsi rimborsare i costi sostenuti per la vacanza come anche il trasporto, ottenendo il risarcimento dovuto.

L’art. 47 del Codice del Turismo, prevede che “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45”.

Il danno da vacanza da vacanza rovinata, inteso quale pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dal turista per non aver potuto godere appieno della viaggio (quale occasione di svago e/o riposo), contempla non solo la perdita patrimoniale e pertanto un pregiudizio economico (ad es. esborso dei costi sostenuti), ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, un danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizi, che verrà liquidato in via equitativa dal Giudice.

Pertanto, nel caso in cui il viaggiatore non possa godere, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento a lui non imputabile, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute, anche al risarcimento del danno non patrimoniale consistente nel danno morale.

In merito all’onere della prova, il turista/viaggiatore è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze etc.).

 

Come ottenere il risarcimento?

 

Al verificarsi di un disservizio direttamente sul posto di vacanza, è opportuno presentare tempestivamente un reclamo al tour operator/debitore, anche tramite email o fax, allegando e provando che il pregiudizio subito abbia superato la soglia di tolleranza minime.

In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, sarà necessario presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o a mezzo PEC, indicando al tour operator/debitore “l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato” richiedendone il relativo indennizzo.

La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze, termine entro sarà possibile adire il Tribunale competente per i danni derivanti dall’inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione.

 

Come viene quantificato?

 

L’orientamento, ormai consolidato, anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (nonché della Direttiva n. 90/314/CEE) ritiene che la quantificazione deve avvenire in via equitativa, ovvero secondo la discrezionalità del Giudice, il quale dovrà necessariamente tenere conto di alcuni elementi importanti, quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi. È bene precisare, inoltre, che al di sotto della soglia minima di disagio e danno, non è previsto alcun risarcimento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede. Pertanto spetterà al giudice, caso per caso, individuare il superamento o meno di tale soglia, costituita dalla finalità turistica.

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